IL PRETORE Sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale nella causa promossa da Salin Maria con l'avv. Armando Pachi, contro il Ministero degli interni; Oggetto: indennita' di accompagnamento; Considerato che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1993, n. 1611 innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari: che in virtu' dell'interpretazione data dalla Corte di cassazione (v. Cass. 22 gennaio 1980, n. 485) tale "rappresentanza" dell'amministrazione corrisponde all'ipotesi della parte che sta in giudizio personalmente ed attribuisce quindi all'amministrazione la facolta' non solo di farsi rappresentare in senso tecnico, ma di difendersi a mezzo di propri funzionari senza i limiti che la legge processuale (art. 82 e, per le controversie di lavoro, art. 417) impone alle parti diverse dalla pubblica amministrazione; che se puo' ammettersi una preventiva valutazione da parte del legislatore sull'opportunita' di consentire in relazione a singole materie la difesa personale delle parti, come ad esempio, ex art. 23 della legge n. 689/1981, non sembra possa - o possa piu', con l'ampliamento delle competenze pretorili - ammettersi una generalizzata facolta' delle amministrazioni dello Stato di difendersi a mezzo di funzionari in qualunque controversia e procedimento avanti il pretore, e cio' alla luce delle considerazioni gia' esposte dalla Corte costituzionale con riferimento ai patrocinatori legali avanti le preture (cfr. sentenza n. 127 del 2 maggio 1985); che una normativa siffatta contrasta sia con l'esigenza che sia assicurata a tutti, compresa la pubblica amministrazione, una adeguata difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione sia con l'esigenza che per tutti senza discriminazioni (art. 3 della Costituzione) resti prescritto il previo esame di stato per esercitare lo ius postulandi (art. 33, quinto comma, della Costituzione); che la questione e' rilevante perche' l'amministrazione degli interni, rappresentata in causa da un funzionario della locale prefettura, incaricato dall'avvocatura dello Stato di "curare direttamente il giudizio", ha all'udienza formulato un'eccezione di merito e chiesto di nominare un consulente medico di parte, ha quindi svolto attivita' difensiva in senso tecnico sulla cui ammissibilita' il giudice e' chiamato a decidere cosi' come in prosieguo dovra' decidere se ammetterlo alla trattazione e discussione orale della causa secondo il rito del lavoro; reso noto altresi' che la questione e' di rilevante interesse organizzativo per la pubblica amministrazione e per i giudici, specie quelli del lavoro, avanti ai quali il ricorso alla difesa da parte del funzionario potrebbe diventare la regola, non solo in materia di previdenza-assistenza, ma soprattutto in materia di lavoro, dalle residue controversie della S.p.a. Ferrovie dello Stato ancora affidate all'avvocatura dello Stato a tutte quelle che perverranno il futuro a seguito della privatizzazione dei rapporti d'impiego nello Stato;