IL PRETORE
    Sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale nella
 causa  promossa  da  Salin  Maria con l'avv. Armando Pachi, contro il
 Ministero degli interni;
    Oggetto: indennita' di accompagnamento;
    Considerato che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1993,  n.
 1611   innanzi  alle  preture  e  agli  uffici  di  conciliazione  le
 amministrazioni dello Stato possono, intesa l'avvocatura dello Stato,
 essere rappresentate dai propri funzionari:
      che  in  virtu'  dell'interpretazione  data   dalla   Corte   di
 cassazione  (v.  Cass. 22 gennaio 1980, n. 485) tale "rappresentanza"
 dell'amministrazione corrisponde all'ipotesi della parte che  sta  in
 giudizio  personalmente  ed attribuisce quindi all'amministrazione la
 facolta' non solo di farsi rappresentare  in  senso  tecnico,  ma  di
 difendersi  a  mezzo di propri funzionari senza i limiti che la legge
 processuale  (art.  82  e,  per  le controversie di lavoro, art. 417)
 impone alle parti diverse dalla pubblica amministrazione;
      che se puo' ammettersi una preventiva valutazione da  parte  del
 legislatore  sull'opportunita'  di  consentire in relazione a singole
 materie la difesa personale delle parti, come ad esempio, ex art.  23
 della  legge  n.  689/1981,  non  sembra  possa  -  o possa piu', con
 l'ampliamento   delle   competenze   pretorili   -   ammettersi   una
 generalizzata   facolta'   delle   amministrazioni   dello  Stato  di
 difendersi  a  mezzo  di  funzionari  in  qualunque  controversia   e
 procedimento avanti il pretore, e cio' alla luce delle considerazioni
 gia'   esposte   dalla   Corte   costituzionale  con  riferimento  ai
 patrocinatori legali avanti le preture (cfr. sentenza n.  127  del  2
 maggio 1985);
      che  una normativa siffatta contrasta sia con l'esigenza che sia
 assicurata  a  tutti,  compresa  la  pubblica  amministrazione,   una
 adeguata  difesa  ai  sensi  dell'art.  24 della Costituzione sia con
 l'esigenza  che  per  tutti  senza  discriminazioni  (art.  3   della
 Costituzione)   resti   prescritto  il  previo  esame  di  stato  per
 esercitare  lo  ius  postulandi  (art.  33,   quinto   comma,   della
 Costituzione);
      che  la  questione  e' rilevante perche' l'amministrazione degli
 interni, rappresentata  in  causa  da  un  funzionario  della  locale
 prefettura,   incaricato   dall'avvocatura  dello  Stato  di  "curare
 direttamente il giudizio", ha all'udienza formulato  un'eccezione  di
 merito e chiesto di nominare un consulente medico di parte, ha quindi
 svolto  attivita' difensiva in senso tecnico sulla cui ammissibilita'
 il giudice e' chiamato a decidere  cosi'  come  in  prosieguo  dovra'
 decidere  se  ammetterlo  alla  trattazione e discussione orale della
 causa secondo il rito del lavoro;
      reso noto altresi' che la questione e'  di  rilevante  interesse
 organizzativo per la pubblica amministrazione e per i giudici, specie
 quelli  del  lavoro,  avanti ai quali il ricorso alla difesa da parte
 del funzionario potrebbe diventare la regola, non solo in materia  di
 previdenza-assistenza,  ma  soprattutto  in  materia di lavoro, dalle
 residue  controversie  della  S.p.a.  Ferrovie  dello  Stato   ancora
 affidate all'avvocatura dello Stato a tutte quelle che perverranno il
 futuro  a  seguito della privatizzazione dei rapporti d'impiego nello
 Stato;